Circolare 1/2025
Con la presente circolare analizziamo alcune delle novità proposte dal Decreto Lavoro
Il nuovo Decreto Lavoro, in vigore a partire dal 12 Gennaio 2025, introduce una serie di modifiche significative in materia di diritto del lavoro, con l'obiettivo di semplificare le procedure, garantire maggiore stabilità occupazionale e rafforzare la sicurezza nei luoghi di lavoro.
Assenza ingiustificata e risoluzione del rapporto di lavoro
Tra le varie disposizioni, l'articolo 19 ha modificato le modalità di risoluzione del rapporto di lavoro in caso di assenza ingiustificata del lavoratore. In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il periodo previsto dal contratto collettivo o in mancanza di previsione contrattuale, per un periodo superiore a 15 giorni, si considera che il lavoratore abbia manifestato la volontà di dimettersi.
Il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore”, senza necessità che le dimissioni siano convalidate come normalmente avviene. La norma continua affermando: “Le disposizioni non si applicano se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza”.
In sostanza, nel caso in cui il lavoratore dovesse far perdere le proprie tracce il datore di lavoro potrà, invece che contestare l’assenza e procedere al licenziamento, dare comunicazione all’Ispettorato nazionale del lavoro e considerare risolto – per dimissioni – il rapporto di lavoro, procedendo a effettuare la relativa comunicazione al centro per l’impiego di fatto pregiudicando la possibilità del dipendente di accedere alla NASPI.
Periodo di prova nel contratto a termine
Una delle più importanti novità attiene la durata del periodo di prova nel contratto a termine.
L’art. 13 prevede: “Fatte salve le disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova è stabilita in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso la durata del periodo di prova non può essere inferiore a due giorni né superiore a quindici giorni, per i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a sei mesi, e a trenta giorni, per quelli aventi durata superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi”.
A partire dall’entrata in vigore del provvedimento, pertanto, i lavorati assunti con contratto a termine con previsione di un periodo di prova più lungo di quello introdotto dalla normativa, che dovessero essere licenziati per mancato superamento della prova, potranno agire in giudizio per impugnare il recesso.
Resta inoltre in vigore quanto previsto dal citato art. 7 del d.lgs. 104/22, a norma del quale “in caso di sopravvenienza di eventi, quali malattia, infortunio, congedo di maternità o paternità obbligatori, il periodo di prova è prolungato in misura corrispondente alla durata dell’assenza”.
Proroga delle Causali per contratti a tempo determinato in assenza di previsioni nei CCNL applicati in azienda
(art. 14, c. 3 DL 202/2024)
E’ stata disposta la proroga al 31 dicembre 2025, del termine entro il quale i datori di lavoro nel settore privato possono stipulare contratti a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi e, in ogni caso non superiore a 24 mesi, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti, in assenza di specifiche previsioni contenute nei contratti collettivi.
Possibilità di rateizzare i debiti contributivi in fase amministrativa fino a 60 rate.
(art. 23 L. 203/2024)
E’ stato previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2025, INPS ed INAIL possono consentire il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge a essi dovuti, non affidati per il recupero agli agenti della riscossione, fino al numero massimo di sessanta (60) rate mensili, nei casi definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Tali casi saranno contenuti in un decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della L. 203/2024, e secondo i requisiti, i criteri e le modalità, anche di pagamento, disciplinati, con proprio atto, dal Consiglio di Amministrazione di ciascuno dei predetti enti.
Previsto il termine per le comunicazioni obbligatorie in materia di Smart Working.
(art 14 L. 203/2024)
E’ stato individuato in cinque (5) giorni il termine per l’invio delle comunicazioni obbligatorie in materia di smart working – prima non individuato espressamente dalla L. 81/2017 – dalla data di avvio del periodo oppure, entro la data in cui si verifica l’evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto con tale modalità.
Misure per la sicurezza nei luoghi di lavoro
Sono introdotte modifiche al Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Nello specifico :
- Commissione per gli interpelli (Comma 1, lettera a): La composizione della Commissione per gli interpelli, che risponde a quesiti generali sulla normativa in materia di salute e sicurezza, è rivista. Almeno quattro membri devono avere un profilo professionale giuridico, con rappresentanti del Ministero del Lavoro, della Salute e delle regioni. La Commissione può essere integrata con rappresentanti di altre amministrazioni se necessario.
- Comunicazioni annue del Ministro del lavoro (Comma 1, lettera b): Viene introdotto l'obbligo per il Ministro del Lavoro di comunicare annualmente alle Camere lo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro e le misure da adottare per migliorarla. Le Camere possono poi fornire indicazioni al Governo.
- Educazione continua per i medici competenti (Comma 1, lettera c): previsto l'aggiornamento periodico dell'elenco dei medici competenti in materia di salute e sicurezza, in base alla verifica del requisito dell'educazione continua in medicina, con un'attenzione particolare alla disciplina della medicina del lavoro.
- Sorveglianza sanitaria dei lavoratori (Comma 1, lettera d): Le modifiche riguardano le visite mediche preventive, specificando che la visita in fase preassuntiva è una modalità di adempimento dell'obbligo di sorveglianza sanitaria. Si elimina l'opzione che la visita sia effettuata dalle ASL e si richiede che il medico competente consideri esami già svolti per evitare ripetizioni inutili. Si estende l'obbligo di visita anche al rientro dopo malattia, solo se ritenuto necessario dal medico.
- Lavori in locali chiusi sotterranei o semisotterranei (Comma 1, lettera e): Vengono modificate le condizioni per lo svolgimento di lavori in locali sotterranei, con l'eliminazione del requisito di "particolari esigenze tecniche" e l'introduzione di una procedura amministrativa più snella, con comunicazione all'Ispettorato del Lavoro per l'uso dei locali.
- Tessere personali di riconoscimento (Comma 1, lettera f): Viene abrogata la normativa relativa agli obblighi di fornitura e esposizione delle tessere di riconoscimento per i lavoratori nei cantieri edili, in quanto superata dal D.Lgs. 81/2008 che regola la materia per tutte le attività in regime di appalto o subappalto